IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 1, 2 e 69 della legge 19 febbraio 1992, n.  142,
recante  delega  al  Governo  per  l'attuazione  della  direttiva  n.
90/387/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990 concernente l'istituzione
del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la
realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni
Open Network Provision - ONP; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 dicembre 1992; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 gennaio 1993; 
  Sulla proposta dei Ministri per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie e delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto  con
i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del  tesoro  e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le condizioni armonizzate  per  l'accesso  e  l'uso  della  rete
pubblica di telecomunicazioni  e  dei  servizi  di  telecomunicazioni
offerti in esclusiva dal gestore pubblico sono approvate con  decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
          AVVERTENZA:
          Per  ragioni  di  urgenza  si omette la pubblicazione delle
          note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8,
          comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione del testo unico
          delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.